Statuto dell’Associazione Duepunti

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STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in
seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche (nota 1), una associazione avente la seguente denominazione: “DuePunti APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle
seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei
propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

Due Punti si propone di promuovere, sviluppare e perseguire finalità connesse alla sensibilizzazione
sulle tematiche riguardanti l’antidiscriminazione, l’inclusione sociale, l’uguaglianza di genere, lo sviluppo delle competenze personali per la vita, la cittadinanza attiva ed europea e il benessere socio-psicologico in ogni fase di vita avvalendosi dei seguenti strumenti – elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo – artistici, culturali, dell’arteterapia, della psicologia e dell’educazione non formale.

Per DuePunti è importante esserci nel sociale, esserci per ascoltare, implicarsi nella relazione con l’altro
per produrre un cambiamento sia esso personale sia sociale.

Fu Don Milani ad adottare il motto I care, letteralmente Mi importa, ho a cuore (in contrapposizione al
Me ne frego di derivazione fascista). Questa frase scritta su un cartello all’ingresso della scuola di
Barbiana, riassumeva le finalità di cura educativa di una scuola orientata a promuovere una forma di
sollecitudine per l’altro attenta e rispettosa, sollecitando una presa di coscienza civile e sociale.

DuePunti prende in prestito questo motto per fare molteplici dichiarazioni; anzitutto sottolineare la
posizione politica antifascista: anche se l’associazione è apartitica, ha tra le sue finalità quella di
stimolare la cittadinanza e dunque è importante sottolineare la posizione antifascista che è alla base di
ogni attività nel campo.

DuePunti opera nell’ambito del benessere e dell’educazione, della cultura e dell’arte in quanto campi
essenziali per sostenere la qualità della vita dei singoli, produrre un effetto di coesione sociale e di
empowerment di comunità che tenga in considerazione le fasce più fragili della popolazione.

In quest’ottica, si adotta e si promuove la LIS come lingua.

Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare si propone di:

  • Proporsi come punto di riferimento per giovani e adulti relativamente alla sua missione istituzionale sui territori in cui sussistono le sue sedi operative;
  • Promuovere e sensibilizzare alla solidarietà, all’accoglienza e all’accettazione delle diversità e all’esercizio della cittadinanza;
  • Promuovere tramite iniziative culturali, educative e formative, la diffusione dei temi e dei valori statutari (a livello locale, nazionale ed internazionale);
  • Promuovere attività di prevenzione e di sostegno psicologico volte al benessere psicosociale;
  • Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche e studi scientifici sui temi di specifico interesse dell’associazione;
  • Stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati per la gestione di corsi, seminari e/o per la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi statutari.

L’associazione si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione italiana, nei principi del
Trattato che adotta una costituzione per l’Europa, nella Convenzione sui diritti dei bambini e nella
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU.

L’associazione Due Punti aderisce al network Giosef Italy riconoscendosi nei valori promossi dallo stesso.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di
qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a
qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle
di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti
con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte
dell’Organo di amministrazione.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo
settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al
fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla
Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro
che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una
domanda che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché
    recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali
    regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • l’indicazione dell’adesione come socio ordinario o socio sostenitore.

L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le
finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo
di amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda
di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta
può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si
pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in
occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non
sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i
    libri associativi;
  • Hanno diritto di iniziativa: si può proporre attività in seno all’Assemblea o direttamente all’organo
    amministrativo che verificherà la sua aderenza alle indicazioni assembleari.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
    lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
    annualmente stabiliti dall’Assemblea;

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e nei seguenti altri casi: violi i riferimenti valoriali dell’associazione chiaramente definiti in tale statuto, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di
amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente
all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi
prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul
patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • l’Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
  • il Presidente;
  • L’Organo di controllo, anche monocratico, nominato solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla
    Legge;

ART. 7
(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli
associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta,
anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di
3 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e
l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data
fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della
    revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del
    Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento;
  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
    competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli
associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati
presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8
(Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e de????!gli indirizzi generali dell’Assemblea
alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per
Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica
    dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 2 e 3, nominati
dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli
enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti.

Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei
confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la
maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente
convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività
compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere
scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale,
i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1,
art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti
nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge,
l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti
nell’apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di
ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento
della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e
lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività
diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni
anno.

Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo
settore.

L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di
cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto
per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17
(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
    verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello
    stesso organo;
  • (nota 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • (nota 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità (nota 4) Richiesta scritta e motivata all’organo di amministrazione.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in
favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (nota 5).
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. (Nota 6 e 7)

ART. 19
(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati (nota 8) nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo (nota 9) dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore (nota 10), o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e
dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice
civile.

Note

  1. Vedi nota 3.
  2. Se previsto l’Organo di controllo.
  3. Se previsti altri organi associativi.
  4. Lo statuto deve, in quanto clausola obbligatoria, conformarsi al dettato del co. 3, art. 15 Cts, in tema di diritto degli associati di esaminare i libri sociali, prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto possa essere esercitato.
  5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione – resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l’importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l’Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso “non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi” (co. 4, art. 17 Cts).
  6. Ai fini del Cts non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, art. 17 Cts). “I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale” (co. 6-bis, art. 17 Cts). L’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria non si applica “agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all’articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001 , n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all’articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento” (co. 5, art. 17 Cts).
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del Servizio civile universale, agli operatori volontari nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (co. 7, art. 17 Cts).
  8. Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle aps si rinvia all’art.16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).
  9. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli” (co. 1, art. 9 Cts). La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: anche in questo caso “l’obbligo conformativo al dettato della legge (articolo 9 del Codice) si ritiene adempiuto attraverso l’inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS” (Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018).
  10. La cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell’associazione cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

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